lunedì 11 dicembre 2017

ANCHE IL CONSIGLIO FORENSE CI PROVA : LE NUOVE LINEE GUIDA SULLE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI

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La bigenitorialità  e l'affidamento condiviso appartengono a quelle parole d'ordine che suonano parecchio bene e funzionano assai di più male.
In realtà, quando i genitori sono entrambi persone di buon senso, veramente amanti dei propri figli, queste parole d'ordine nemmeno servono, perché padre e madre, in questi casi, sanno fare assai meglio di tutti i protocolli partoriti dalle celebrate menti giuridiche, psicologiche e quant'altro.
Quando invece uno dei due, ne basta purtroppo uno, il buon senso non sa che sia, e l'unico sentimento che lo anima è il livore rancoroso verso l'altro (conosco qualche bastardo così, uno in particolare, che la legge non raggiungerà mai, ma mai perdere la fiducia nelle vie del signore perché i malvagi abbiano la punizione che meritano) , con i figli strumenti a volte innocenti, a volte complici del peggiore, allora di tutte queste parole - bigenitorialità, affidamento condiviso, superiore interesse dei minori - si potrebbe fare un unico gran falò, stante la loro frustrante inanità.
I tribunali, specie in materia di minori e diritto di famiglia, sono un po' come la scuola italiana : funzionano più o meno per quelli bravi, e non per quelli che hanno difficoltà. In altre parole, servono a poco.
Però a meno non si può fare, e quindi c'è chi si affanna, a mo' di Sisifo, a portare su per la montagna il macigno che, regolarmente, tornerà a precipitare a valle.
Appartengono a questi lodevoli quanto più spesso vani sforzi le cd. linee guida.
Non sono leggi, ma parti delle menti degli addetti ai lavori - giudici, avvocati e, in certi casi, anche psicologi - i quali sulla base dell'esperienza maturata provano a tracciare dei confini, dei sentieri sui quali si dovrebbero muovere i genitori "indecisi" sul da farsi.
In realtà, molto spesso, quando le cose non vanno bene, avoglia a fare linee guida, ché il soggetto in mala fede le ignorerà, più o meno palesemente.
Bè ma a quel punto sarà sanzionato no ?
E certo, così come sempre Cenerentola sposa il principe.
Ad ogni modo, per lavorare conoscerle può essere utile, e quindi giro l'articolo elaborato dai bravi colleghi dello studio Cataldi che presentano le linee guida del Consiglio Nazionale Forense per individuare le spese ordinarie e straordinarie in ambito familiare, finalizzate, nelle intenzioni, ad eliminare litigi tra gli ex coniugi nello stabilire chi deve pagare cosa.
Chi ha fede, legga. 


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Mantenimento figli: le linee guida del Cnf sulle spese ordinarie e straordinarie

Approvate e diffuse le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare
bambini minorenni affidamento figli
di Lucia Izzo - Nella seduta dello scorzo 14 luglio, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", elaborate in unione con la Commissione "famiglia" e le associazioni del settore.

Le linee guida sono state diffuse presso tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati sul territorio tramite un protocollo del 29 novembre 2017 (qui sotto allegato).

L'elaborazione è apparsa necessaria a seguito della riforma del titolo IX, capi I e II, del libro primo del codice civile, che ha drasticamente modificato la materia dei rapporti di filiazione. Con la riforma, infatti, è venuto meno il genitore affidatario in via esclusiva ed è stata introdotta la forma de mantenimento diretto, più idonea a realizzare il principio di bigenitorialità sotteso all'affidamento condiviso.

Una delle cause che più di frequente ha alimentato il conflitto tra i genitori, coniugati o meno, nella fase patologica della crisi del consorzio familiare, ha riguardato l'individuazione di quelle spese che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli, nonché la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e delle modalità del contributo di ciascun genitore al loro esposto.

Le linee guida giungono in soccorso proprio per facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra le due voci di credito, così da ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto grazie all'ausilio di criteri di base atti a definire quando le spese per i figli possono essere considerate ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Mantenimento figli: le spese "ordinarie"

Le tipologie di spese che, secondo il protocollo, devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento, sono quelle relative a: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Mantenimento figli: le spese "straordinarie"

Invece quanto alle spese extra assegno obbligatorie, quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, sono quelle riguardanti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, possono suddividersi in diverse categorie.

In quelle scolastiche rientrano: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

Nelle spese di natura ludica o parascolastica rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

Chiudono l'elenco le spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché le spese medico sanitarie che comprendono: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,dovranno esse debitamente documentate.

Spese straordinarie: il rimborso al genitore anticipatario

Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Assegni familiari e deducibilità fiscale

Il protocollo precisa, infine, che i c.d. assegni familiari (ANF) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro de'altro genitore, salvo diverso accordo.

Invece, quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse: la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

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